Art. 3.
(Sistema di classificazione dei film).

      1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:

          a) tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

          b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;

          c) aiutare le famiglie e i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico;

          d) fornire un sistema semplice e chiaro d'individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film.

 

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      2. Ai fini della classificazione dei film, è valutato, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi e in relazione all'età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, e in particolare i seguenti aspetti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
      3. I film sono così classificati:

          a) film la cui visione è consentita a tutti;

          b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni dieci;

          c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni quattordici;

          d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla data di diffusione del film, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del medesimo, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 e adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell'avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione dei film. Il Ministero provvede a informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta comunicazione.

      5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione

 

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del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L'esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell'opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      6. L'esercente della sala e il distributore commerciale del supporto provvedono a impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell'opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età individuata nella classificazione.

      8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione ai sensi del comma 4 non possono essere diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni diciotto, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L'istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. L'entità dei contributi è fissata, in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6, le imprese di cui al comma
 

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1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.

      10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell'opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità e il procedimento di convalida della classificazione dell'opera sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

      11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell'opera. Entro tre giorni dalla data della comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell'opera, che, nel termine di tre giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è sottoposta all'esame congiunto da parte delle sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla data della comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
      12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione di cui al comma 4 o da quella dell'attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.